L'operatività temporale delle polizze: loss occurence e claims made

L’evoluzione commerciale dell’industria assicurativa ha visto il passaggio delle polizze per la responsabilità civile dei professionisti dal regime loss occurrence al regime claims made.
Quali sono gli eventi che connotano un sinistro?
Per comprendere le differenze tra questi due modelli è opportuno soffermarsi preliminarmente sulla sequenza di eventi che connotano un sinistro e precisamente:
- la condotta colposa (commissiva od omissiva) che determina le condizioni per il verificarsi di un danno
(in pratica: un professionista commette un errore, o per aver fatto o per aver omesso), - l’accadimento del danno, - la manifestazione del danno, - la consapevolezza dell’assicurato del compimento di un atto illecito dannoso, - la comunicazione dell’assicurato all’assicuratore della circostanza suscettibile di richiesta
risarcitoria, - la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato all’assicurato.
Che differenza c’è tra l’RC professionale e l’RC auto dal punto di vista dell’operatività temporale?
Non sempre nell'attività professionale il danno causato da un errore e la conseguente richiesta di risarcimento avvengono in tempi ravvicinati tra loro come invece accade ad esempio nel settore della RC auto. Un automobilista non si ferma ad uno stop, causa un incidente e pochi minuti dopo, con la firma di una constatazione amichevole, il danneggiato già avvia la richiesta di risarcimento all’assicuratore. Tutto si svolge, e si conclude, in pochi minuti.
Di norma tra la condotta lesiva, la manifestazione del danno e la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato intercorre un certo lasso di tempo che può essere anche notevolmente lungo. Si pensi ad esempio ad un errore in un progetto strutturale che venga messo in rilievo da un terremoto a distanza di anni dalla realizzazione della struttura stessa o anche, più semplicemente, ai tempi che intercorrono dalla progettazione dell’opera alla sua realizzazione e alla possibile evidenziazione di un danno ad opera conclusa.
Cosa significa che una polizza è in “loss occurrence” ?
Il modello tradizionale denominato loss occurrence (letteralmente “a danno accaduto”), fondandosi sul disposto dell’art. 1917 del Codice Civile che prevede che “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”, copre gli eventi del presente che si manifestano nel futuro. L’operatività della garanzia è appunto limitata ai fatti (ossia le condotte illecite) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento e di denuncia del sinistro.
Che implicazioni comporta il regime loss occurrence per le compagnie di assicurazione ?
Con questo regime di operatività temporale, le compagnie si sono però rese conto di non essere in grado di correggere tempestivamente i propri errori rispetto alla valutazione e di conseguenza all’assunzione del rischio da assicurare. Un esempio siano gli accadimenti riguardanti il rischio amianto degli anni passati: se cioè una compagnia dovesse oggi assicurare una comunità che è stata esposta all’amianto, dovrebbe considerare il rischio di dover risarcire casi di asbestosi (malattia polmonare causata dall’inalazione di fibre di amianto che può manifestarsi anche 20-30 anni dopo l’esposizione all’asbesto) e tenerne quindi conto nella definizione del premio. Al contrario negli anni sessanta questo rischio non era noto e le compagnie che assicuravano i costruttori edili dai rischi della responsabilità civile non calcolavano certamente nel premio quel rischio, per l'appunto, sconosciuto. I cittadini che successivamente si sono ammalati (o i loro familiari, in caso di decesso) si sono rivolti ai costruttori ritenendoli responsabili e questi ultimi, se nel momento hanno commesso la condotta illecita (cioè hanno messo in opera l’amianto) erano coperti da una polizza RC (di tipo loss occurrence), hanno presentato il conto al proprio assicuratore con l'esito che molte compagnie non hanno retto l’ondata di richieste di risarcimento e sono fallite. La risposta del mercato assicurativo è stata quindi quella di cambiare le regole di sottoscrizione delle polizze introducendo la cosiddetta clausola claims made che da allora è divenuta praticamente lo standard per le polizze di Responsabilità Civile professionale.
Cosa significa che una polizza è in “claims made” ?
Nella formula claims made (letteralmente “a richiesta fatta”) vengono coperte le conseguenze dannose verificatesi nel periodo di validità della polizza o nel c.d. “periodo di retroattività”, per le quali la denuncia del sinistro viene formulata all’assicurato durante il periodo di validità della polizza stessa o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto (la c.d. “garanzia postuma”). In sostanza tale formula copre gli eventi del passato (rientranti nel periodo di retroattività) segnalati all’assicuratore nel presente (la vigenza contrattuale) e la data che conta è appunto quella della denuncia del sinistro.
Che differenza c’è tra una polizza assicurativa in regime “claims made” ed una in regime “loss occurrence” ?
La differenza tra una polizza assicurativa in regime “claims made” ed una in regime “loss occurrence” è immediatamente percepibile nel caso delle polizze di responsabilità civile professionale, ove tra il momento in cui il professionista commette l’errore, ed il momento in cui ne ha percezione, può passare molto tempo. Con una polizza “loss occurrence“, affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia stato assicurato al momento della commissione dell’errore professionale, con una polizza “claims made” invece, c’è copertura assicurativa anche se il danneggiante non era assicurato al momento della commissione dell’errore, ma è necessario che sia assicurato al momento in cui apprende di poter ricevere una richiesta di risarcimento. Per contro ogni obbligo degli Assicuratori cessa allo scadere della polizza (salvo il caso in cui, come suddetto, sia acquistata dall’assicurato una copertura “postuma”) quindi le polizze claims made non rispondono per sinistri denunciati successivamente alla scadenza o al mancato rinnovo della polizza stessa. È necessario pertanto che il professionista, in caso di variazione della polizza, si accerti che il nuovo contratto abbia adeguata copertura retroattiva, decorra cioè dalla data in cui ha iniziato l’attività professionale, poiché la polizza abbandonata non lo coprirà oltre la data di scadenza.
È preferibile una polizza RC professionale in claims made oppure in loss occurrence?
Il sistema claims made risponde meglio del sistema loss occurrence alle esigenze di un professionista che non si sia assicurato di anno in anno continuativamente, sin dalla data di inizio della sua attività, o che constati di avere una polizza inadeguata alle proprie esigenze, ma per contro nasconde pericolose inside che solo un intermediario competente è in grado di rilevare e valutare proponendo al proprio cliente la soluzione più rispondente alle sue esigenze.
In particolare è fondamentale che l’assicurato comprenda appieno la portata delle dichiarazioni precontrattuali che è chiamato a sottoscrivere. La dichiarazione non veritiera resa con colpa comporta difatti una riduzione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1893 CC, mentre la dichiarazione non veritiera fatta con dolo o colpa grave comporta l’annullamento del contratto e la reiezione del sinistro come previsto dall’art. 1892 CC pertanto l’assicurato deve segnalare fin dalla fase di stipula eventuali episodi già noti/accaduti che potrebbero costituire il presupposto per una futura richiesta di risarcimento e che perciò non saranno coperti dalla nuova polizza.
Raccomandazione importante
È quindi opportuno avvalersi di un intermediario specializzato per la stipula delle proprie polizze, così come per la salute si fa riferimento al medico e per problemi specifici ci si avvale della consulenza di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati ecc.).
CRISTINA MARSETTI (c.marsetti@allins.it)

Ingegnere libero professionista e consulente assicurativo