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Inarcassa viola le norme sulla libera concorrenza

La convenzione di Inarcassa per la stipula della Polizza di responsabilità Civile Professionale, aggiudicata a seguito di gara pubblica europea per il periodo 2015-2018 e vinta in tale sede da Assigeco, è scaduta il 31 dicembre del 2018.
L’anno scorso è stata prorogata al 31/12 del 2019 e quest’anno è stata prorogata al 31/12/2020.
Il motivo? …non è stato chiarito …
Riassumo brevemente lo status quo.
A luglio del 2018 Inarcassa ha indetto la gara per il rinnovo della convenzione RC professionale e tutela legale.
Quali sono i motivi per cui è stato impugnato il bando di gara per il rinnovo della convenzione?
A fronte del testo di gara, l'assicuratore AIG Europe Ltd ha impugnato il bando rilevando “di essere interessata e pienamente legittimata a partecipare alla gara in questione, ma che, tuttavia, la legge di gara è caratterizzata da una serie di distorsioni anticoncorrenziali che le impediscono di formulare un’offerta seria, sostenibile ed effettivamente concorrenziale”.
In particolare AIG ha ritenuto illegittimo l’art. 9.5 del disciplinare di incarico che prevede il possesso, da parte delle compagnie partecipanti, dei requisiti (servizio di Firma elettronica avanzata, Piattaforma web on line con sistema di sicurezza certificato e in grado di quotare-emettere in tempo reale le singole polizze, garanzia del pagamento on line con carta di credito o bonifico bancario …) già alla data di pubblicazione del bando.
La motivazione addotta da Inarcassa di aver voluto, con tale scelta, “riservare la partecipazione agli operatori che già fossero muniti delle dotazioni operative richieste, e che quindi già conoscessero l’uso delle specifiche modalità di gestione del contratto tra assicurato e assicuratore previste dalla Stazione appaltante” non ha convinto il TAR Lazio, che ha accolto il ricorso di AIG.
Il TAR inoltre ha ritenuto fondata anche la censura di AIG avverso la clausola cosiddetta di “continuità assicurativa” che prevederebbe l’impossibilità per l’assicuratore di rigettare i sinistri conseguenti a fatti conosciuti dall'assicurato al momento della stipula.
Detta clausola inserita in gara da Inarcassa prevede difatti che “limitatamente agli utenti che hanno aderito alla precedente Convenzione RC Inarcassa, le circostanze e/o i fatti noti prima della Convenzione oggetto della presente procedura, in deroga agli articoli 1892- 1893 del Codice Civile, non potranno essere esclusi dalla copertura.” e nell'intento di “offrire una sicura continuità ai propri iscritti”, Inarcassa ha attribuito ben 25 punti (sul punteggio totale di 100 disponibili) all’assicuratore che l’avesse sottoscritta.
Ad Inarcassa la sentenza del TAR non è piaciuta ed ha quindi fatto ricorso.
Esempio per capire la clausola di continuità prevista nel bando e ritenuta dal TAR illegittima
Valga il seguente esempio a far comprendere l’ampiezza e la portata della clausola prevista da Inarcassa:
L’Ing. Pinco Pallino ha sempre stipulato le polizze in convenzione Inarcassa: prima Unipol, poi Lloyd’s attraverso Willis e quindi Lloyd’s- Assigeco. Quando è passato da Unipol a Lloyd’s, non è stato reso edotto sul concreto significato di circostanza e sull’importanza di segnalare ogni circostanza/fatto noto ad Unipol prima di stipulare la polizza Ll0yd’s per essere da Unipol tenuto in copertura rispetto alle eventuali richieste di risarcimento che, essendo appunto conseguenza di “fatti noti”, non potrebbero (ai sensi del Codice Civile) essere coperti dalla nuova polizza Lloyd’s. Il concetto è complesso, ma può essere compreso meglio CLICCANDO QUI per vedere il breve video “COS’E’ UNA CIRCOSTANZA”.
In virtù della “clausola di continuità”, dunque, l’Ing. Pinco Pallino sarà coperto dalla nuova polizza Lloyd’s anche per le richieste di risarcimento conseguenti alle circostanze che conosceva alla data della prima stipula della polizza Lloyds. Valga qui ripetere che in assenza di detta “clausola di continuità” tali richieste di risarcimento non troverebbero invece copertura.
Pertanto se l’Ing. Pinco Pallino, in vigenza della polizza Unipol, fosse stato messo al corrente, ad esempio, del cedimento strutturale di un balcone, e non avesse considerato che la notizia del cedimento strutturale rappresentasse una circostanza (nella maggior parte dei casi si tratta di un normalissimo fenomeno di assestamento) e non avesse pertanto fatto la segnalazione cautelativa ad Unipol, egli sarebbe assicurato dalla polizza Lloyd’s/Assigeco solo in virtù della “clausola di continuità”. In assenza di tale clausola Ing. Pinco Pallino non sarebbe coperto né da Unipol, poiché non ne ha rinnovato la polizza e non ha segnalato la circostanza a tempo debito, né da Lloyd’s perché la richiesta di risarcimento sarebbe esplicitamente esclusa dalla copertura assicurativa poiché palesemente conseguente ad un fatto noto, cioè ad una situazione dalla quale l’ingegnere avrebbe potuto immaginare l'instaurarsi di una contestazione.
Per inciso evidenzio che, nel caso reale da cui è tratto l'esempio, venne in seguito accertato che lo strutturista, anche DL, aveva di fatto omesso di:
- calcolare l’armatura del balcone,
- andare in cantiere per verificare l’esecuzione dei lavori,
- applicare la nuova normativa antisismica,
- depositare la variante e le integrazioni del progetto delle strutture,
e pertanto avrebbe potuto ben immaginare che da quella segnalazione sarebbe scaturita una richiesta risarcitoria nei suoi confronti.
In che termini è garantita la “continuità assicurativa” nell’attuale convenzione?
Or dunque l’attuale convenzione, che è stata ampiamente pubblicizzata proprio per questa sua interessante caratteristica, prevede la “continuità assicurativa sulla prima polizza stipulata (come disciplinato in polizza)”, ma di fatto detta “clausola di continuità” non trova formalizzazione nel contratto di polizza.
La domanda a questo punto è: in che termini è garantita la “continuità assicurativa” a coloro che, come l’Ing. Pinco Pallino, hanno stipulato la polizza in convenzione Assigeco/Willis (cioè tra il 01/04/2012 e il 31/12/2015) ed oggi hanno ancora la polizza in convenzione Inarcassa?
… nessuno lo sa …
Del resto, allo stato attuale, avendo sottoscritto la convenzione contenente la discussa “clausola dei continuità”, Assigeco è comunque tenuta oggi a garantirne l'applicazione.
Riflessione importante
Ritengo importante un’ultima riflessione: quanti Colleghi hanno dovuto pagare di tasca propria il danno causato al cliente perché non sapevano dell’esistenza di tale clausola e pertanto non hanno potuto contestare alla compagnia il rigetto del sinistro per “pregressa conoscenza”? E quanti Colleghi, oggi, si trovano in causa rischiando di essere condannati al pagamento del danno?
Richieste ad Inarcassa
Chiedo pertanto, formalmente e pubblicamente, ad Inarcassa:
- che imponga ad Assigeco la formalizzazione della clausola di continuità nell’esatta formulazione prevista nel disciplinare di gara, a favore di ogni collega che abbia stipulato la polizza prima del 31/12/2015 e l’abbia rinnovata,
- quale sia stato il costo della procedura per redigere ed indire il bando di "rinnovo 2018" della convenzione RC Professionale e tutela legale,
- quale sia stato il costo del ricorso al TAR e appello al Consiglio di Stato che ha visto soccombere Inarcassa in merito al testo del bando,
- quali azioni siano state intraprese da Inarcassa nei confronti di coloro che hanno redatto un bando che il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo, per contestare loro il danno rappresentato da tutti i costi sostenuti in questa vicenda da Inarcassa stessa (e quindi dagli iscritti …)
- quali azioni intraprenderà rispetto alla convezione RC Professionale e tutela legale in scadenza il 31/12/2019.
Conclusione
Rinnovo pertanto, formalmente e pubblicamente, alla nostra Cassa previdenziale la mia disponibilità, sinora inspiegabilmente sempre declinata, a condividere l’esperienza ultradecennale che ho maturata in ambito assicurativo, al fine di promuovere un dibattito costruttivo e fruttuoso nell'interesse di tutti gli iscritti, sia affiancando il rappresentate di Inarcassa nella “Commissione paritetica per la gestione dei casi controversi”, sia attraverso la pubblicazione dei miei articoli e video, prodotti per mettere in guardia i colleghi dagli "inghippi" delle assicurazioni.
Tengo a precisare che non offro ad Inarcassa la mia consulenza (che offro invece ai Colleghi), bensì la condivisione della mia esperienza.
Ritengo infatti che i Nostri Colleghi abbiano sì bisogno di una buona polizza, ma anche e soprattutto di consulenza e assistenza continuativa in fase di stipula, nella gestione quotidiana della polizza ed in caso di sinistro. Perciò l'offerta della mia consulenza, richiesta a libera scelta dal collega, potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per Inarcassa, nell'ottica di poter così garantire agli ingegneri ed architetti di operare con serenità nella propria professione, sapendo di poter contare su un Collega che conosce perfettamente l’attività assicurata ed ha compreso tutte quelle clausole che le assicurazioni scrivono piccole piccole.
CRISTINA MARSETTI (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere libero professionista e Broker